CREDITO D’IMPOSTA PIANO TRANSIZIONE 5.0

CREDITO D’IMPOSTA PIANO TRANSIZIONE 5.0

ASPETTI GENERALI E FINALITA’:

Il 26 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto PNRR in cui sono riportate le regole del nuovo Piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

I DESTINATARI:

Il piano è dedicato a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che effettuino investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi, nell’ambito di progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

NUOVA ZES UNICA 2024 PER IL MEZZOGIORNO

A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. “ZES unica”, che ricomprende i territori delle Zone Economiche Speciali. Sarà pertanto istituito lo Sportello Unico Digitale (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno attraverso il quale le imprese che intendono avviare attività economiche, o insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, potranno presentare l’istanza per la fruizione del credito d’imposta allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Per l’anno 2024 credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 MILIONI.

DESTINATARI

Piccole, medie e grandi imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed Abbruzzo. Per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale è possibile beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.