CREDITO D’IMPOSTA PIANO TRANSIZIONE 5.0
(Art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025, commi 427-429 – Modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0)
ASPETTI GENERALI E FINALITA’
Il Piano Transizione 5.0 sostiene il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese con una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 MILIARDI tra il 2024 e il 2030 (oltre 1 MILIARDO per il 2024, 3,1 MILIARDI per il 2025).
DESTINATARI
Tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che effettuino investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
PROGETTI AMMISSIBILI
Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli Allegati A e B della Legge 232/2016, a condizione che questi siano inseriti in un progetto di innovazione per ridurre i consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Le spese per la formazione del personale sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti (fino a un massimo di 300 mila euro).
Sono agevolabili anche investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1 lettere a), b), c) del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181. Gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui alle lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta rispettivamente per il valore del 130%, 140% e 150% del loro costo.
AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
- 35% per investimenti fino a 10 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
- 5% per investimenti oltre i 10 MILIONI e fino a 50 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
- 40% per investimenti fino a 10 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
- 10% per investimenti oltre i 10 MILIONI e fino a 50 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
- 45% per investimenti fino a 10 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
- 15% per investimenti oltre i 10 MILIONI e fino a 50 MILIONI per anno per impresa beneficiaria.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione di completamento dell’investimento. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta Industria 4.0, mentre è cumulabile con il credito d’imposta nel Mezzogiorno per investimenti nella ZES UNICA.
Con apposito decreto il Ministro delle imprese e del made in Italy ha stabilito che dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 è possibile presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura al 20% del costo di acquisizione.
Allegati
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