CREDITO D’IMPOSTA PIANO TRANSIZIONE 5.0

ASPETTI GENERALI E FINALITA’:

Il 26 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto PNRR in cui sono riportate le regole del nuovo Piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

I DESTINATARI:

Il piano è dedicato a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che effettuino investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi, nell’ambito di progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

PROGETTI AMMISSIBILI:

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti nell’Allegato A e B del piano Transizione 4.0, a condizione che questi siano inseriti in un progetto di innovazione per ridurre i consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Le spese per la formazione del personale sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti (fino a un massimo di 300 mila euro).

FOTOVOLTAICO:

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che gli investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Se questi progetti siano di valore superiore ai € 40.000, è previsto anche il credito d’imposta per i “Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Per i moduli fotovoltaici è prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Nel caso di riduzione superiore al 3% dei consumi energetici della struttura o, in alternativa, una riduzione superiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, saranno disciplinati i contenuti e le modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post, le modalità delle certificazioni ex ante ed ex post, i requisiti dei soggetti titolati a redigere le certificazioni.

Per accedere all’agevolazione, le imprese dovranno produrre:

  • prima di effettuare l’investimento: una certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, e presentare una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  • dopo aver effettuato l’investimento: una certificazione ex post attestante la realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale, ed una comunicazione ex post da inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  • certificazione del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Allegati

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